MODIFICHE ALL'OPERATIVITA' IN STRUMENTI CFD
L'ESMA (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)
ha emanato
la Decisione (EU) 2018/796 del 22 maggio 2018 per la limitazione
temporanea dei contratti per differenze (CFD) nell'Unione europea,
conformemente all' articolo 40 del regolamento (UE) n.600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Tale provvedimento prevede una serie di misure di
protezione temporanea a favore dei clienti al dettaglio che negoziano
CFD, anche quando siano quotati su trading venues o Mtf come LMAX.
In sintesi, le misure richieste dalla normativa al fine di consentire detta
operatività ai clienti al dettaglio sono le seguenti:
1) una limitazione dell'effetto leva massimo consentito, che si traduce
nell'imposizione di margini minimi richiesti al cliente per aprire nuove
posizioni (initial margin protection).
2) una protezione contro le perdite che superano il 50% dell'importo investito
in questi strumenti, che si traduce nella chiusura di posizioni a superamento
di tale soglia (margin close-out protection)
3) un'ulteriore protezione offerta dall'intermediario di non richiedere
rimborsi in caso di perdite su strumenti CFD eccedenti la liquidità del
cliente (negative balance protection)
4) un divieto generale di prevederne forme di incentivo o retrocessione
ai clienti che operano in questi strumenti, ivi incluse eventuali commissioni
agevolate in funzione dei volumi di operatività
5) un'adeguata informativa, da rendere accessibile al cliente, che illustri i
rischi associati a questo tipo di investimento
Di seguito vengono fornite alcune precisazioni sui punti più rilevanti
sopra indicati:
Margini iniziali - rinviando per i dettagli puntuali alla tabella
periodicamente aggiornata (in funzione dei valori sottostanti e cambi tra le
divise variabili nel tempo), i margini iniziali dovranno rispettare i
seguenti valori minimi:
- 3,33% per le principali coppie di divise (combinazioni reciproche di EUR, USD,
GBP, CAD, JPY)
- 5,00% per le altre divise, oro, indici azionari principali
- 10,00% per le altre commodities e altri indici azionari
- 20,00% per le azioni e altri strumenti di reference
- 50,00% per le criptovalute
A questo proposito, per alcune tipologie di clienti con profili meritevoli
di maggiore tutela, sulla base delle informazioni a nostra disposizione, ci
riserviamo la facoltà
di consentire l'operatività con margini più
elevati previa notifica al Cliente.
Protezione delle perdite - pur essendo le previsioni dell'ESMA
orientate alla verifica delle perdite conseguite a livello dell'intero
portafoglio in CFD, la soluzione inizialmente adottata da Directa, e pure
accettata da ESMA, consiste nell'applicare la protezione stumento per
strumento, senza tener conto di eventuali altre posizioni CFD in guadagno e/o
di ulteriori disponibilità
liquide a compensazione. Ad esempio, al fine di
rispettare questa previsione normativa, potrebbe essere inserito
preventivamente un ordine stop loss con prezzo segnale pari ad una % di
perdita prestabilita.
Sono inoltre già in essere, sui conti dei clienti, dei sistemi di
di monitoraggio
delle perdite in tempo reale che consentono un intervento tempestivo di
chiusura delle posizioni qualora le misure di cui sopra non fossero sufficienti
(ipotesi possibile in caso di turbolenza di mercato).
Nel caso in cui tale meccanismo risultasse svantaggioso per il tipo di
operatività del singolo cliente, saranno previste nel prossimo futuro
delle modalità
alternative quali la possibilità di operare con margini pari ad
almeno il doppio di quelli minimi previsti dalla normativa oppure di aprire
un conto dedicato ai soli strumenti CFD. In questi casi, infatti, visto quanto
normalmente previsto in termini di reintegro dei margini giornalieri e di
chiusura delle posizioni in mancanza di disponibilità, non vi sarebbero
modifiche di rilievo rispetto all'operatività attuale.