INTEGRAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA MIFID

 

La presente integrazione contrattuale è finalizzata agli adempimenti previsti dalla Direttiva Europea sui Mercati Finanziari (MIFID) e dal Decreto Legislativo di attuazione n. 164 del 17 settembre 2007.

Le clausole in essa contenute integrano il precedente contratto tra il cliente e Directa e prevalgono su ogni pattuizione contraria.

 

1. Servizi forniti e loro caratteristiche

Directa presta a favore del cliente:

-       il servizio di investimento di esecuzione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) del Testo Unico;

-       il servizio di collocamento con o senza preventiva assunzione di garanzia di cui all'art.1, comma 5, lett c) e c-bis) del Testo Unico;

-       il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini  di cui all'art. 1, comma 5, lett. e) del Testo Unico;

 

La prestazione dei servizi avviene normalmente per la via telematica con le modalità indicate nel contratto e negli addendum ivi contenuti.

Il cliente prende atto che Directa non fornisce suggerimenti sulle scelte di investimento e non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti con raccomandazioni personalizzate, nè dietro sua richiesta, nè per iniziativa di Directa stessa.

 

2. Periodo di efficacia e modalità di modifica e rinnovo

Come specificato nelle Condizioni Generali il contratto è a tempo indeterminato e può essere modificato soltanto per iscritto con sottoscrizione di entrambe le parti.

La durata minima è pari ad un mese.

 

3. Modalità con cui il cliente può impartire ordini ed istruzioni

Il cliente può impartire ordini collegandosi ai nostri server via internet o mediante altra connessione equivalente.

In alternativa possono essere trasmessi ordini per iscritto via posta.

 

 

4. Soglia delle perdite - segnalazioni

Directa renderà disponibile la lista analitica delle posizioni aperte scoperte a fine giornata suddivise per strumento finanziario, con indicazione della singola perdita maturata su ciascuno strumento finanziario e della perdita totale come indicata al punto 8) "Comunicazioni su supporto duraturo e soglia segnalazione perdite" del presente addendum.

 

5. Costi e remunerazioni

Le commissioni applicate da Directa per ciascun mercato dipendono da scelte tra listini alternativi selezionabili dal cliente.

Quelle attualmente in vigore sono analiticamente riportate in apposito allegato nel documento di informativa precontrattuale consegnato al cliente;  esse in ogni caso non potranno eccedere i seguenti "valori massimi":

-       Mercati "cash" gestiti da Borsa Italiana: su ogni operazione eseguita 2 per mille con un minimo di 2 euro (commissione proporzionale) oppure 10 euro (commissione non proporzionale);

-       Mercati azionari USA: 20 dollari per eseguito;

-       Mercato dei futures europei: 12 euro a contratto;

-       Mercato dei futures americani: 12 dollari a contratto;

-       Mercato Xetra: 6 euro + costi di borsa e clearing per ogni operazione eseguita (fino a 50.000 euro); 0,8 per mille + costi di borsa e clearing (oltre i 50.000 euro);

-       Altri mercati: uno per mille con un minimo di 20 euro per ordine eseguito più i costi vivi di esecuzione (clearing-settlement-fiscali).

 

Le commissioni applicate risulteranno normalmente più basse di queste e potranno subire variazioni che verranno di volta in volta comunicate unicamente per via telematica al cliente in apposita sezione del sito operativo di trading.

A fronte di  particolari offerte promozionali che riducano o eliminino la commissione di ingresso potrà essere applicato un costo aggiuntivo di 1 euro per eseguito o per contratto, alle normali condizioni Directa.

 

Directa potrà nella prestazione dei propri servizi sottoscrivere accordi con altri enti che prevedano, a fronte della attività intermediazione di determinati strumenti finanziari, l'incasso di commissioni pagate da questi enti a Directa.

In questi casi Directa comunicherà al cliente per via telematica sul sito di trading l'importo massimo dell'eventuale retrocessione prima che il cliente operi su detti strumenti finanziari.

 

6. Procedure di conciliazione ed arbitrato

Per  le controversie che dovessero sorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e di quelli accessori riportati nel contratto Directa dà il proprio assenso al ricorso da parte del cliente alle procedure di arbitrato e conciliazione come definite dall'art 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e  applicabili ai clienti che non rivestano la qualifica di investitore professionale.

 

Fino all'istituzione di tali procedure, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

 

I clienti di cui sopra mantengono in ogni caso la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

 

 

7. Legge applicabile al contratto e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge Italiana.

Qualora il cliente non rivesta la qualifica di "consumatore" qualsiasi controversia derivante dalla conclusione ed esecuzione del presente Contratto sarà decisa dal tribunale di Torino.

 

8. Comunicazioni su supporto duraturo e soglia segnalazione perdite

Per quanto attiene alle comunicazioni previste dall'art. 36 della delibera CONSOB n.16190 (comunicazioni su supporto duraturo) il cliente può decidere di riceverle via posta su supporto cartaceo accollandosi i costi previsti da Directa, oppure, se egli ha accesso ad internet e si impegna a consultare con regolarità il suo conto, può scegliere di riceverli senza aggiunta di costi solo per la via telematica.

 

In relazione alle comunicazioni su supporto duraturo previste dalla normativa il cliente dichiara di voler ricevere ognuna delle comunicazioni:

 

nella normale modalità telematica via internet senza aggiunte di costo;


su supporto duraturo in formato cartaceo in aggiunta alla normale modalità telematica al costo di 10 euro l'una;

 

Tale scelta potrà in seguito essere modificata dal cliente via internet.

 

Ai sensi di quanto riportato al punto 4) il Cliente segnala a Directa che la soglia delle perdite oltre la quale scatta l'obbligo di comunicazione è pari ad euro ____________ .

 

 

                                                                                    Nome e cognome_________

                                                                                    Codice cliente  __________

                                                                                    Firma               __________

 

 

9. Clausole specificamente approvate e firme

Il cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole:

art.2) (Periodo di efficacia e modalità di modifica e rinnovo), art.6) (Procedure di conciliazione ed arbitrato) e art.7) (Legge applicabile al contratto e foro competente).

 

 

                                                                                    Nome e cognome_________

                                                                                    Codice cliente  __________

                                                                                    Firma               __________